Descrizione prodotto
Devono essere effettuate le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni di tutti gli atti di disposizione, i provvedimenti e le convenzioni aventi ad oggetto beni immobili.
Ad esempio si trascrivono / iscrivono:
-(i) le sentenze di divisione;
-(ii) i contratti di divisione;
-(iii) i provvedimenti di assegnazione della casa coniugale, sul punto si veda anche il seguente articolo;
-(iv) i pignoramenti immobiliari;
-(v) le ipoteche;
-(vi) le sentenze.
Si tratta di procedure necessarie per tutelare il soggetto a favore del quale sono pronunciati i provvedimenti o assunti gli atti elencati sopra.
Fondamentali a garantire la c.d. pubblicità dell’atto e quindi l’opponibilità rispetto ai terzi nel rispetto del principio di continuità delle trascrizioni.
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