Quest’oggi, su suggerimento di un utente, trattiamo della costituzione delle s.p.a. per pubblica sottoscrizione.
E’, sin da subito, necessario specificare che la costituzione delle s.p.a. può avvenire in due modi.
Il primo, quello standard e più usato, c.d. simultaneo.
Il secondo, poco utilizzato tutt’ora, rappresentato dalla c.d. pubblica sottoscrizione.
Si tratta di una procedura regolamentata dall’art. 2333 all’art. 2341 del codice civile.
Strutturata in quattro fasi.
- la prima della pubblica sottoscrizione: i promotori si riuniscono per formulare il “programma” societario.
Ovvero, delineano, ad esempio, quale sarà l’oggetto dell’attività della futura società; indicano il capitale sociale; gli utili per loro da liquidarsi quando si arriverà alla costituzione.
- la seconda fase della pubblica sottoscrizione: il “programma” redatto sarà depositato da un Notaio, in vista della sua pubblicazione.
- la terza fase della pubblica sottoscrizione: gli interessati possono aderire, sottoscrivendo il programma (con atto pubblico o scrittura privata autenticata), con indicazione di quello che sarà il loro versamento.
- la quarta fase della pubblica sottoscrizione: avviene la costituzione della società, nel rispetto del principio assembleare, ad opera dei sottoscrittori.
Si tratta di una procedura attualmente poco usata e spesso disattesa a causa della disciplina della posizione dei c.d. promotori.
Questi ultimi, se il procedimento non dovesse andare a buon fine e quindi non si arrivasse alla sottoscrizione di un capitale sufficiente, sarebbero comunque responsabili delle obbligazioni assunte nel frattempo.
Un esempio pratico dell’avvenuta utilizzazione di tale procedura è rappresentato dalla Banca di Macerata.
Il link seguente vi permetterà di visionare il loro atto costitutivo: link.
Per concludere può dirsi che si tratta di una procedura funzionale al recupero del capitale che sarà, in questo modo, “diffuso”.
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