Buongiorno,
come visto negli articoli precedenti, il pignoramento può avere ad oggetto beni diversi.
Il pignoramento immobiliare, come suggerisce il nome, è quello su i beni immobili (terreni, appartamenti, etc.).
Tale pignoramento, per poter esplicare i suoi effetti, oltre ad essere notificato al debitore, deve anche essere trascritto presso la Conservatoria competente per territorio.
Atto e nota di trascrizione vanno poi depositati in Tribunale nel termine perentorio di 15 giorni.
Perchè questo pignoramento necessariamente e non tutti i pignoramenti vanno trascritti?
Beh perchè:
- la trascrizione è atto necessario per completare il pignoramento. La legge ha statuito questa necessità al fine di garantire, il più, la certezza giuridica avuto a riguardo i beni immobili.
- la trascrizione permette al pignoramento di produrre effetti sostanziali nei confronti di terzi: difatti, il pignoramento, se trascritto, può essere opposto ad eventuali terzi che dovessero acquistare l’immobile dopo la trascrizione:
- la trascrizione volge la funzione di pubblicità notizia nei confronti degli altri creditori del debitore pignorato, che possono intervenire nella procedura;
- la trascrizione è indispensabile affinché il Giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene pignorato.
Per oggi ci fermiamo qui, per delineare passo passo questa importante tematica.
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