Buongiorno,

come visto negli articoli precedenti, il pignoramento può avere ad oggetto beni diversi.

Il pignoramento immobiliare, come suggerisce il nome, è quello su i beni immobili (terreni, appartamenti, etc.).

Tale pignoramento, per poter esplicare i suoi effetti, oltre ad essere notificato al debitore, deve anche essere trascritto presso la Conservatoria competente per territorio.

Atto e nota di trascrizione vanno poi depositati in Tribunale nel termine perentorio di 15 giorni.

Perchè questo pignoramento necessariamente e non tutti i pignoramenti vanno trascritti?

Beh perchè:

  1. la trascrizione è atto necessario per completare il pignoramento. La legge ha statuito questa necessità al fine di garantire, il più, la certezza giuridica avuto a riguardo i beni immobili.
  2. la trascrizione permette al pignoramento di produrre effetti sostanziali nei confronti di terzi: difatti, il pignoramento, se trascritto, può essere opposto ad eventuali terzi che dovessero acquistare l’immobile dopo la trascrizione:
  3. la trascrizione volge la funzione di pubblicità notizia nei confronti degli altri creditori del debitore pignorato, che possono intervenire nella procedura;
  4. la trascrizione è indispensabile affinché il Giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene pignorato.

Per oggi ci fermiamo qui, per delineare passo passo questa importante tematica.

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