Buongiorno,

partliamo, oggi, dell’atto di pignoramento, per proseguire nella nostra trattazione del recupero coattivo di un credito.

L’atto di pignoramento si presenta come un’intimazione da parte dell’Ufficiale Giudiziario al debitore di non sottrarre i beni pignorati (ed i frutti degli stessi che verranno da quel momento a maturare) alla garanzia del credito.

Da questo momento, sino alla vendita forzata i beni diventano indisponibili.

In altre parole il proprietario non può venderli o compiere altri atti di disposizione (giuridica) degli stessi.

Il procedimento esecutivo, con cui si prova a pervenire alla soddisfazione del creditore a questo punto, però, cambia in base al tipo di bene che è stato pignorato:

-cose immobili;

-cose mobili presso il debitore;

-cose mobili presso un terzo soggetto (ad esempio un istituto bancario o il datore di lavoro).

Difatti il pignoramento può colpire tutti i beni del creditore.

Fanno eccezione i beni impignorabili. Ovvero:

-(i) i beni di prima necessità;

-(ii) le cose sacre;

-(iii) i beni con particolare valore affettivo (es fede nuziale);

-(iv) gli animali.

Per oggi ci fermiamo qui, per delineare passo passo questa importante tematica.

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