Buongiorno,
partliamo, oggi, dell’atto di pignoramento, per proseguire nella nostra trattazione del recupero coattivo di un credito.
L’atto di pignoramento si presenta come un’intimazione da parte dell’Ufficiale Giudiziario al debitore di non sottrarre i beni pignorati (ed i frutti degli stessi che verranno da quel momento a maturare) alla garanzia del credito.
Da questo momento, sino alla vendita forzata i beni diventano indisponibili.
In altre parole il proprietario non può venderli o compiere altri atti di disposizione (giuridica) degli stessi.
Il procedimento esecutivo, con cui si prova a pervenire alla soddisfazione del creditore a questo punto, però, cambia in base al tipo di bene che è stato pignorato:
-cose immobili;
-cose mobili presso il debitore;
-cose mobili presso un terzo soggetto (ad esempio un istituto bancario o il datore di lavoro).
Difatti il pignoramento può colpire tutti i beni del creditore.
Fanno eccezione i beni impignorabili. Ovvero:
-(i) i beni di prima necessità;
-(ii) le cose sacre;
-(iii) i beni con particolare valore affettivo (es fede nuziale);
-(iv) gli animali.
Per oggi ci fermiamo qui, per delineare passo passo questa importante tematica.
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